Regolamento

Norme d'uso dei campi boe nell'area marina protetta del parco nazionale dell'Asinara

Art. 1) E’ istituita presso L’ AREA MARINA PROTETTA in località:
Fornelli, 3 gavitelli .
Cala Reale, 24 gavitelli .
Trabuccato, 8 gavitelli .
Ponte Bianco, 8 gavitelli .
Cala d’Oliva, 7 gavitelli .
per complessive 50 boe dato in concessione, alla società Nautica Service s.r.l..

Art. 2) I gavitelli saranno assegnati in uso esclusivo ai diportisti, proprietari o assegnatari di imbarcazioni da diporto a vela e/o motore, le quali devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative alla navigazione e devono essere efficienti ai fini della sicurezza ed in stazionamento

Art. 3) Le tariffe sono stabilite: per le imbarcazioni a vela, fino a 19 mt, in Euro 3,50 al metro lineare Fuori Tutta. Alle imbarcazioni catamarani e trimarani verrà applicata una maggiorazione del cinquanta per cento. Per le imbarcazioni a motore fino a 19mt, la tariffa è di Euro 4,50 al metro lineare Fuori Tutta. Per tutte le imbarcazioni da 20 mt. in poi (vela o motore) la tariffa è di Euro 5,00 al metro.
La prenotazione non è rimborsabile. E’ recuperabile entro 15 mesi.

Art. 4) E’ severamente vietato, dare fondo all’ancora, all’interno di tutta l’Area Marina Protetta e campi boe.

Art. 5) LE IMBARCAZIONI DEVONO SEMPRE ESSERE ORMEGGIATE IN MASSIMA SICUREZZA E SECONDO LE CORRETTE NORME DELL’ARTE MARINARESCA CON CIME ADEGUATE, DI PROPIETÀ DEL DIPORTISTA E DELLA CUI EFFICIENZA E ADEGUATEZZA LO STESSO È IL SOLO RESPONSABILE.

Art. 6) L’uso del motore è consentito all’interno dei sotto indicati allineamenti.
Le unità a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici a cui è consentita la navigazione in zona B possono utilizzare il motore ausiliario solo ed esclusivamente in fase d’ormeggio e disormeggio ai gavitelli. In caso di assenza di vento, le suddette unità che si trovano in zona B possono raggiungere la zona C più vicina con rotta perpendicolare alla costa utilizzando il motore ausiliario e successivamente accedere ai campi boe di Cala Reale e Cala d’Oliva mediante i sotto descritti corridoi di lancio.

Allineamento Corridoio per Cala Reale
CR1 ( al limite della zona B )41° 01′ 13”N8° 18′ 44″E
CR2 (a sinistra del Fanale )41° 03′ 15”N8° 17′ 64”E
Allineamento Corridoio per Cala d'Oliva

CO1 ( al limite della zona B )

41° 04′ 66”N

8° 21′ 33″E

CO2 (Torre di Cala d’Oliva )

41° 04′ 67”N

8° 20′ 14″E

Art. 7) SONO SEVERAMENTE VIETATE LE SEGUENTI ATTIVITA’:

– LO SCARICO A MARE DI QUALSIASI SOSTANZA SOLIDA O LIQUIDA “COMPRESA L’ACQUA”
– PESCA SPORTIVA
– PESCA SUBACQUEA
– L’USO DI WIND-SURF
– L’USO DI MOTO D’ ACQUA
– PRELEVARE E ASPORTARE ALCUNCHE’ (pietre, conchiglie, rocce, sabbia ecc.)

Art. 7 bis) Sito Archeologico Sommerso:

E’ segnalata da quattro gavitelli muniti di bandiere segna-sub un area a formare un quadrato di ca. 35 metri di lato all’interno del settore sud-est del campo boe, (Meglio identificato nella planimetria a canto.

–     Ivisitatori dovranno essere condotti sul sito con i mezzi nautici messi a disposizione dal Diving Caladoliva o da altri soggetti abilitati, con il coordinamento del Diving sopra indicato;

–     E’ vietato visitare il sito sommerso senza accompagnatori ed è vietata la libera balneazione all’interno del perimetro del sito archeologico sommerso;

–     I visitatori dovranno immergersi ai margini del sito archeologico, individuato sul fondo da picchetti e sagola bianca su tre lati del perimetro; il quarto lato è delimitato dalla rete di nylon avvolta su se stessa;

–     E’ fatto assoluto divieto, durante le immersioni in apnea e con bombole ARA, di toccare, spostare o prelevare i reperti archeologici presenti sul fondale; potranno essere effettuati passaggi attraverso il sito archeologico alla distanza di sicurezza di almeno un metro dal fondale;

–     Sono previste sanzioni per furti ai danni del patrimonio archeologico dello Stato, di seguito richiamate: D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., sezione “Sanzioni penali”, art. 176: Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell’articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50.

Art. 8) L’ accesso a terra è consentito col solo tender nelle aree indicata dal Parco.

Art. 9) Il responsabile della base, ha la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per particolari condizioni meteo o motivi di sicurezza.

Art. 10) In casi di danni provocati alle strutture di approdo in conseguenza delle manovre d’ormeggio, nonchè l’accidentale versamento di oli, idrocarburi o altro nello specchio acqueo l’utente responsabile dovrà provvedere al risarcimento dei danni causati.

Art. 11) gli utenti che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento ovvero, abbiano dimostrato un comportamento incompatibile ed un atteggiamento non rispettoso dei luoghi, della storia e del vivere civile, perdono diritto al posto barca e tutta la somma anticipata per il contratto in corso.

In relazione a quanto stabilito dal comma precedente, l’utente risponde a tutti gli effetti del comportamento dei propri ospiti.

Art. 12) LA GESTIONE NON RISPONDE DI EVENTUALI FURTI SOTTRAZIONI O SMARRIMENTI DI OGGETTI O DENARO DI PROPRIETA’ DEGLI UTENTI.

Art. 13) Le imbarcazioni non possono costituire sede di attività commerciale o professionale, salvo particolare autorizzazione.

Art. 14) La durata della sosta è calcolata per giornata di presenza, e cioè in periodi di 24 ore, dalle 10,00 alle 10,00; le frazioni di giorno sono calcolate per intero.

Art. 15) Servizi generali previsti:
assistenza all’ormeggio e disormeggio in caso di maltempo,
divulgazione di bollettini meteorologici,
attrezzature antincendio
punto di raccolta rifiuti deferenziata (soltanto a Cala Reale)
vigilanza antinquinamento
garanzia assicurativa sulla responsabilità civile.